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Acustiche pareti divisorie tra unità abitative: Dalle prove di laboratorio ai valori in opera

Il comfort di un edificio dipende anche dalla qualità acustica riscontrabile dagli utenti, caratteristica per lungo tempo considerata secondaria o, perfino trascurabile, dagli operatori edili. Ciò non ha originato un’adeguata crescita culturale delle varie figure coinvolte nel processo costruttivo. Le strategie di protezione dal rumore muovono da un’accurata progettazione preliminare, con l’individuazione dei punti sensibili fino all’esecuzione a «regola d’arte». Di seguito si evidenziano gli errori e le criticità più comuni con le corrispondenti correzioni

La qualità della vita all’interno di un edificio abitativo può essere valutata secondo diversi parametri: luminosità degli ambienti, ergonomicità e proporzioni degli spazi interni e qualità acustica riscontrabile dai fruitori. Per molto tempo, le particolari richieste del mercato, la «moda» costruttiva e le tendenze immobiliari hanno posto in secondo piano la protezione dal rumore esterno negli ambienti abitativi, fino a che, con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995, all’art. 3), comma 1, lettere e) ed f), viene stabilito che è competenza dello Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e l’indicazione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie.

La Legge Quadro prevedeva due distinti decreti attuativi: il primo per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (facciate, partizioni, solai) per ridurre e controllare l’esposizione al rumore; il secondo per indicare i metodi previsionali e progettuali consoni per il raggiungimento dei requisiti prestazionali richiesti. Ad oggi, però, si è assistito all’emanazione del primo decreto attuativo, il Dpcm 5/12/1997, «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici», che ha fissato i limiti minimi e massimi per le partizioni del costruito che devono essere garantiti in funzione della destinazione d’uso dell’immobile, quest’ultima suddivisa in sette categorie, ognuna delle quali con specifici valori.

A partire dalla data di emanazione del Decreto, diversi sono stati i passaggi e le integrazioni legislative(1) che a oggi, tuttavia, non hanno ancora previsto l’abrogazione del Decreto stesso. La sua applicazione ha vissuto, nel corso del tempo, varie fasi: dalla totale o quasi trascuratezza all’enfasi scaturita a partire dalla sentenza n. 2715 del 2007, pronunciata dal Tribunale di Torino, dove si condanna il costruttore a indennizzare il proprietario dell’appartamento venduto per un valore economico pari al 20% della minusvalenza dell’immobile oggetto di compravendita a causa di un difetto di progettazione e/o costruzione che si ripercuote in un eccessivo rumore. Da come si evince dalla sentenza, così come nella maggior parte delle vertenze giudiziarie, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, i fruitori degli appartamenti risultano più sensibili allo scarso isolamento acustico delle partizioni interne confinanti con le altre unità immobiliari (muri e solai) che non alla carente prestazione della facciata. Ciò è legato, presumibilmente, non tanto all’«intensità» sonora della sorgente, quanto al «timbro» di rumore....